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NORME
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali non possono esercitare la professione se non sono iscritti nell'Albo Professionale ( art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3). Per l'iscrizione all'Albo l'interessato deve presentare: - domanda d'iscrizione
redatta su carta legale, contenente, fra l'altro la dichiarazione di non
essere iscritto e di non aver domandato l'iscrizione ad altro Albo dei
dottori agronomi e forestali e con indicazione dello stato giuridico professionale; I documenti sopra citati possono essere presentati con autocertificazione (D.P.R. 445/00). - Ricevuta di versamento di €. 168,00 intestato all'Ufficio del Registro di Roma c/c N. 8003 per tassa di concessione governativa. Gli iscritti devono comunicare al Consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza o di indirizzo e la variazione dello stato giuridico professionale (art. 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3).
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