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D.P.R. 5 giugno 2001,
n. 328 (S.O. n. 212/L alla
G.U. n. 190 del 17 agosto 2001) Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato
e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della
disciplina dei relativi ordinamenti. IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA …
omissis … EMANA il
seguente regolamento: TITOLO
I Norme
generali ARTICOLO
1 Ambito
di applicazione 1.
Il presente
regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei
connessi
albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per
l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e
dottore
forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario,
biologo,
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito
industriale,
psicologo. 2.
Le norme contenute
nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla
normativa
vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in
via esclusiva o
meno, a ciascuna professione. ARTICOLO
2 Istituzione
di sezioni negli albi professionali 1.
Le sezioni negli
albi professionali individuano ambiti professionali diversi in
relazione al
diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il
percorso
formativo. 2.
Ove previsto dalle
disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono
istituite,
in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti
sezioni: a)
sezione
A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea
specialistica; b)
sezione
B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea. 3.
L’iscritto alla
sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può
essere iscritto alla
sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del
relativo
esame di Stato. ARTICOLO
3 Istituzione
di settori negli albi professionali 1.
I settori
istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a
circoscritte e
individuate attività professionali. 2.
Ove previsto dalla
disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi
professionali
vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso
formativo. 3.
Il professionista
iscritto in un settore non può esercitare le competenze di
natura riservata
attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della
stessa sezione, ferma
restando la possibilità di iscrizione a più
settori della stessa sezione,
previo superamento del relativo esame di Stato. 4.
Gli iscritti in un
settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di
essere
iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire
la
relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di
Stato
limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui si
intende
accedere. 5.
Formano oggetto
dell’attività professionale degli iscritti ad un
settore della sezione A, oltre
a quelle ad esse specificatamente attribuite, anche quelle attribuite
agli
iscritti del corrispondente settore della sezione B. ARTICOLO
4 Norme
organizzative generali 1.
Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei
componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli
ordini
o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1 comma 1,
qualora
vengano istituite le due sezioni di cui all’articolo 2,
è ripartito in
proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero
viene
determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle
componenti e una
percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente
corrispondente
alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente
spetta agli
iscritti alla Sezione A. 2.
Nell'ipotesi di
procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati
esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene
il
professionista assoggettato al procedimento. 3.
Con successivo
regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999,
n.4 e
successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
il funzionamento
degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti
nei commi
1 e 2. ARTICOLO
5 Esami
di Stato 1.
Coloro che hanno
titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono
accedere anche
all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito
del
tirocinio. 2.
Salvo disposizioni
speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere
generale, una
prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove
scritte
coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della
stessa
sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un
corso
realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le
università e gli ordini
o collegi professionali. 3.
Il contenuto delle
prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle
attività professionali
definite dagli ordinamenti di ciascuna professione. 4.
Nulla è innovato
circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni
esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove
d'esame.
ARTICOLO
6 Tirocinio 1.
Il periodo di
tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in
parte durante il
corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni
stipulate fra gli
ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con
riferimento alle
professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione
secondaria o con
gli enti che svolgono attività di formazione professionale o
tecnica superiore.
2.
Coloro che hanno
effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono
esserne
esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati
con
decreto del ministro competente sentiti gli ordini e collegi. ARTICOLO
7 Valore
delle classi di laurea 1.
I titoli
universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale al fini
dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico
contenuto di crediti formativi. 2.
I decreti
ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di
laurea
specialistica definiscono anche, in conformità alla
normativa vigente, la
relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento,
quali
requisiti di ammissione agli esami di Stato. ARTICOLO
8 Salvaguardia
del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in
conformità al
precedente ordinamento 1.
Fatto salvo quanto
previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II,
coloro i
quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato
dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell'articolo
17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare
agli
esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi
relativi
alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la
necessità del tirocinio
ove previsto dalla normativa previgente. 2.
Coloro i quali, ai
sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad
iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito
dell'esame di
Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello
stesso
albo. 3.
I diplomati nei
corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli
esami di
Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento. TITOLO
II DISCIPLINA
DEI SINGOLI ORDINAMENTI CAPO
I ATTIVITA’
PROFESSIONALI ARTICOLO
9 Attività
professionali 1.
L'elencazione
delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per
ciascuna professione,
non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre
professioni ai sensi
della normativa vigente. CAPO
II PROFESSIONE
DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE ARTICOLO
10 Sezioni
e titoli professionali 1.
Nell'albo
professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono
istituite la sezione A e la sezione B. 2.
Agli iscritti
nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore
forestale. 3.
La sezione B è
ripartita nei seguenti settori: a)
agronomo e
forestale; b)
zoonomo; c)
biotecnologico
agrario. 4.
Agli iscritti
nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a)
agronomo e
forestale iunior; b)
zoonomo; c)
biotecnologo
agrario. 5.
L'iscrizione
all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori
forestali è
accompagnata rispettivamente dalle dizioni <Sezione A - dottori
agronomi e
dottori forestali> e <Sezione B - agronomi e forestali
iuniores>,
<Sezione B - zoonomi>, <Sezione B - biotecnologi
agrari>. ARTICOLO
11 Attività
professionali 1.
Formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A,
ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1 comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre
alle attività
indicate ai commi 2, 3 e 4, le altre attività previste
dall'articolo 2 della
legge 10 febbraio 1992, n. 152. 2.
Formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B,
settore agronomo e
forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 2,
restando
immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le
seguenti attività: a)
la progettazione
di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali
ed
ambientali; b)
la consulenza nei
settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle
trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi
prodotti,
della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale,
della
difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del
territorio
rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio; c)
la collaborazione
alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari,
zootecnici,
forestali ed ambientali; d)
le attività
estimative relative alle materie di competenza; e)
le attività
catastali, topografiche e cartografiche; f)
le attività di
assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi
tecnici
agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale; g)
il patrocinio
nelle commissioni tributarie per le materie di competenza; h)
la certificazione
di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e
forestali sia
primarie che trasformate, nonché quella ambientale; i)
le attività di
difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e
forestali, la
lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e
valorizzazione della
biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi. 3.
Formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B,
settore zoonomo ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 2, restando
immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente
normativa, le seguenti
attività: a)
la pianificazione
aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; b)
la consulenza nei
settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della
commercializzazione dei prodotti di origine animale; c)
la direzione di
aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura; d)
le attività di
assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi
tecnici
del settore delle produzioni animali; e)
la certificazione
del benessere animale; f)
la riproduzione
animale, comprendente le attività di inseminazione
strumentale e di impianto
embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei
calori; g)
l'esecuzione delle
terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del
medico
veterinario; h)
le attività di
difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità
animale e dei
microrganismi. 4.
Formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B,
settore
biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1 comma
2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite
dalla vigente
normativa, le seguenti attività: a)
la consulenza nei
settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare
riferimento
all'impiego corretto di biotecnologie; b)
la consulenza per
la certificazione della qualità genetica dei prodotti
alimentari sia per gli
animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità
di organismi
geneticamente modificati (Ogm) nelle filiere agroalimentari; c)
la consulenza nei
settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti
agricoli
non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di
biotecnologie; d)
la certificazione
con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e
del controllo nella
sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli
per l'alimentazione
umana e animale; e)
le consulenze
relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli
organismi vegetali; f)
la consulenza per
l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie
virali,
batteriche e fungine nei vegetali; g)
la consulenza per
il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di
tecniche
biotecnologiche innovative; h)
le attività di
assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi
tecnici dei
settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari; i)
il patrocinio
nelle commissioni tributarie per le materie di competenza. ARTICOLO
12 Esami
di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova 1.
L'iscrizione nella
sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di
Stato. 2.
Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea
specialistica in una delle
seguenti classi: a)
classe
3/S - Architettura del paesaggio; b)
classe
4/S - Architettura e ingegneria edile; c)
classe
7/S - Biotecnologie agrarie; d)
classe
38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; e)
classe
54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; f)
classe
74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; g)
classe
77/S - Scienze e tecnologie agrarie; h)
classe
78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari; i)
classe
79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche; l)
classe
82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; m)
classe
88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo. 3.
L'esame di Stato è
articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le
prove di
esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi
argomenti
previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore
complessità
correlata alla più elevata competenza professionale. ARTICOLO
13 Esami
di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova 1.
L'iscrizione nella
sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di
Stato. 2.
Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in
una delle seguenti
classi: a)
per l'iscrizione
al settore agronomo e forestale: 1)
classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale; 2)
classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; b)
per l'iscrizione
al settore zoonomo: 1)
classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali; c)
per l'iscrizione
al settore biotecnologico agrario: 1)
classe 1 - Biotecnologie. 3.
L'esame di Stato è
articolato nelle seguenti prove: a)
una prima prova
scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni
vegetali,
produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni
agroalimentari e
biotecnologie agrarie; b)
una seconda prova
scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo
percorso
formativo; c)
una prova pratica
articolata: 1)
per il settore agronomo e forestale, indirizzo agronomico, in un
elaborato di
pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di
un'opera
semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative
ed
eseguiti con <Computer Aided Design> (Cad); analisi e
certificazione di
qualità dei prodotti agroalimentari; 2)
per il settore agronomo e forestale, indirizzo forestale, in un
progetto di
massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie
necessarie,
corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e
certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; 3)
per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per
un'azienda
zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione
eseguiti
con l'ausilio dello strumento informatico;
4)
per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o
di
proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella
interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento
informatico; d)
una prova orale
concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia
professionale. Inoltre: 1)
per il settore agronomo e forestale, indirizzo agronomico, essa verte
sulla
conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed
arboree,
della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici,
vegetali e
animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo
rurale
e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni
alimentari,
delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della
meccanizzazione
agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale
legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare; 2)
per il settore agronomo e forestale, indirizzo forestale, essa verte
sulla
silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi
forestali dai
parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche
dell'agricoltura
montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali
selvatici,
sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e
dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane,
sulle
sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio
forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale
e sui
cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi
che
regolano il settore in Italia e nella Unione europea; 3)
per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia
generale e
delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali
zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie
di
allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica,
dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli
allevamenti
e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle
tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della
certificazione
e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine
animale, della
meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale
legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea; 4)
per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della
biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle
principali
caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia
generale, delle
coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa
delle
piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni
agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale
ed
europea relativa al settore biotecnologico agrario. ARTICOLO
14 Norme
finali e transitorie 1.
Gli attuali
appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono
iscritti
nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali. 2.
Coloro i quali
sono in possesso dell'abilitazione professionale al momento
dell'entrata in
vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A. 3.
Coloro i quali
conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato
indetti
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella
sezione A. …
omissis … (da
Capo III a Capo X – artt. da 15 a 54) CAPO
XI ARTICOLO
55 Professioni
di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale 1.
Agli esami di
stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e
perito
industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa
vigente
e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con
la laurea
comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le
attività
professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste
per
l'esame di Stato. 2.
Le classi di
laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti: a)
per la professione
di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; b)
per la professione
di geometra: classi 4, 7, 8; c)
per la professione
di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; d)
per la professione
di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni
attualmente
presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9
(sezione
elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria;
industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica;
materie
plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione
produzione dei
tessili; tessile con specializzazione confezione industriale;
termotecnica); la
classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione
tecnologie
alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica
nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti
fotografiche; arti
grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la
classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di
tessuti). 3.
Possono, altresì,
partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i
quali, in
possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per
l'iscrizione nei
rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di
istruzione e
formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministero della
pubblica
istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione
dell'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro
semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attività
libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. 4.
Agli iscritti con
il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale
rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito
agrario
laureato, perito industriale laureato. Il
presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativa della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di
farlo osservare. Roma
5 giugno 2001 stralcio
TABELLA A (prevista
dall’art. 8,
comma 3)
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