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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005,
n.169 Regolamento per il
riordino del sistema
elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (GU
n. 198 del 26-8-2005) testo
in vigore dal: 26-8-2005 IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Omissis; E
m a n a il
seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1.
Le disposizioni di cui
al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e
dottori
forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori,
degli
assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e
degli ingegneri. Art.
2. Composizione dei
consigli
territoriali
1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6 e 8 del
presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui
all'articolo 1
sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei
rispettivi albi pari a: a)
sette, se il numero
complessivo degli iscritti non supera cento; b)
nove, se il numero
complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; c)
undici, se il numero
complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; d)
quindici, se il numero
complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I predetti consigli sono
composti secondo quanto
previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante
del
presente regolamento.
3. I consiglieri
rappresentano tutti i professionisti
appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione
di
sezioni o settori di appartenenza.
4. I consiglieri restano in
carica quattro anni a partire
dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata
in vigore
del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due
volte
consecutive.
5. Il consigliere che per
qualsiasi motivo sia venuto a
mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla
medesima
sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta'
piu' uno
dei consiglieri, si procede a nuove elezioni. Art.
3. Elezione dei consigli
territoriali
1. L'elezione del consiglio
dell'ordine e' indetta dal
consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza,
mediante l'avviso
di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo
giorno
feriale successivo a quello in cui e' stata indetta l'elezione
medesima. In
caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine
uscente rimane in carica sino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione
e' spedito a tutti gli
iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione,
per posta
prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno
dieci
giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso e',
altresi',
pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio
nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti
superi i
cinquecento, puo' tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la
notizia della
convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
4. L'avviso di cui al comma 3
contiene l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni
di voto, nonche'
delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni
alla
data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di
riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima votazione,
l'elezione e' valida se ha votato
un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di
millecinquecento iscritti
all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con meno di
millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione e'
valida
se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di
millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per
gli
ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza
votazione,
l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della
validita' della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel
periodo
di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle
pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
6. Gli iscritti nell'albo
esercitano il diritto di voto
presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine.
Qualora
siano istituiti piu' seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne
debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso,
entro
l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
7. E' ammessa la votazione
mediante lettera raccomandata,
ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore
richiede
alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima
della
chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una
busta
chiusa, sulla quale e' apposta la firma del votante autenticata nei
modi di
legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di
votazione,
all'ordine, che la conserva sotto la responsabilita' del presidente. Il
presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla
chiusura
della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il
presidente
del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre la
busta, ne
estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia
raggiunto
il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del
calcolo del
quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresi', conto
nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto
per
corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda e terza votazione.
8. Il consiglio, con la
delibera che indice le elezioni,
sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il
vice-presidente,
il segretario ed almeno due scrutatori.
9. Durante la votazione e'
richiesta la presenza di
almeno tre componenti del seggio.
10. L'elettore viene ammesso
a votare previo accertamento
della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di
identificazione
ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L'elettore ritira la
scheda elettorale, che prevede
un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere.
L'elettore vota in
segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del
candidato
o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono
candidati ai
sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati
dopo
quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda
e'
deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno
indicate al consiglio
dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima
votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione
presso i
seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia
stato raggiunto il quorum, il
presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate
al
seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il
giorno
feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai
fini del
calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale e'
aperto, in prima votazione,
per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente
consecutivi; in seconda
votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali
immediatamente
consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci
giorni
feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e
terza votazione di cui al
comma 14 sono ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila
iscritti.
16. Il seggio e' chiuso dalle
ore 22.00 alle ore 9.00.
Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara
chiusa la votazione.
Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio,
assistito da due
scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per
ciascuna sezione, coloro che
hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano
state presentate
candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun
iscritto
alla medesima sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla
sezione B, tutti
i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel
caso in
cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla
sezione A,
ciascun iscritto e' eleggibile.
19. In caso di parita' e'
preferito il candidato che
abbia maggiore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che
abbiano
uguale anzianita', il maggiore di eta'.
20. Il presidente del seggio
centrale proclama il
risultato delle elezioni e ne da' immediata comunicazione al Ministero
della giustizia. Art.
4. Presidente del
consiglio
dell'ordine territoriale
1. Il consiglio dell'ordine
elegge tra i propri
componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che e'
rieleggibile.
2. Il presidente ha la
rappresentanza dell'ordine, di cui
convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista
dall'ordinamento professionale.
Il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della
maggioranza
dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti
all'albo. Art.
5. Composizione,
elezione e
presidenza del consiglio nazionale dell'ordine
1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6, 7 e 8
del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui
all'articolo 1 e' costituito da quindici componenti, che restano in
carica
cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati,
ripartiti
tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla
sezione 4
della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il
consiglio
uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
2. I consiglieri del
consiglio nazionale rappresentano
tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini
territoriali, sono
eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di
appartenenza e, a
far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono
essere
eletti per piu' di due volte consecutive.
3. Le cariche di consigliere
nazionale e di consigliere
del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle
due
cariche e' esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza
di
opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio
nazionale.
4. Secondo quanto previsto
dalla tabella di cui
all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un
voto per
ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed
un voto
ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni
trecento
iscritti da seicento iscritti ed oltre.
5. All'elezione del consiglio
nazionale si procede presso
ciascun ordine territoriale. A tale fine e' convocata un'apposita
seduta di consiglio,
che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che
intende
eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai
sensi
del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta e' redatto
apposito
verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato
ed il presidente
dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda,
predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a
quello
dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero
di voti
spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi
indicati
dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda e'
immediatamente
trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella
scheda
sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
6. Le candidature sono
comunicate al consiglio nazionale,
che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno
stabilito nell'avviso
di convocazione dal Ministero della giustizia, ove e' altresi'
stabilito il
giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano
state presentate candidature
da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla
sezione B e'
eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i
consiglieri sono
eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non
siano state
presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun
iscritto e'
eleggibile.
8. In caso di parita' e'
preferito il candidato che abbia
maggior anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano
uguale anzianita',
il maggiore di eta'.
9. Alla sostituzione del
consigliere che, per qualsiasi
motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un
periodo
di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive
da svolgersi
ai sensi del presente regolamento.
10. Il consiglio nazionale
elegge tra i propri componenti
un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
11. Al presidente del
consiglio nazionale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento. Art.
6. Consiglio dell'ordine
e
consiglio nazionale degli attuari Omissis Art.
7. Consiglio nazionale
dei
geologi Omissis Art.
8. Consiglio dell'ordine
e
consiglio nazionale dei biologi Omissis Art.
9. Procedimenti
disciplinari
1. Fatto salvo quanto
previsto dai singoli ordinamenti professionali
per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare
ai
sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio
di tale
funzione esso e' composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del
professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei
consiglieri iscritti alla sezione B
dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica
in composizione
monocratica.
3. In caso di parita' di
voti, prevale quello del
consigliere con maggiore anzianita' di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri
iscritti alla sezione B
dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente piu'
vicino, che abbia
tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa
sezione
dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale
criterio
risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla
sezione B
degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale
appartiene
l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla
sezione
A. Art.
10. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente
regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le
seguenti
disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944,
n. 382:
articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo,
secondo,
limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3;
articolo
4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e
sono»
fino alla parola «professione»,
e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo
13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a)
articolo 10,
commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1,
2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed
e»
alla parola «anni»,
commi secondo e terzo; articolo 27, commi
primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma
secondo, dalle
parole «;
in caso»
alla parola «incolpato»,
della legge 7 gennaio 1976, n. 3; b)
articolo 5; l'articolo
6, comma primo, dalla parola «effettivi»
alla parola «due»,
commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo
8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto
del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350; c)
articolo 14; articolo
27, comma primo, dalle parole «alla
elezione»
alle parole «centrale
ed»,
del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; d)
omissis e)
omissis f)
omissis g)
omissis Art.
11. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca
Castelli, Ministro della
giustizia Visto,
il Guardasigilli:
Castelli Registrato
alla Corte dei
conti il 22 agosto 2005 Ufficio
di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 121 Allegato
1 - previsto
dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1
Allegato
2 - previsto dall’art.
5, comma 4
Allegato
3 - previsto dall’art.
6, comma 2 - omissis Allegato
4 - previsto dall’art.
6, comma 3 - omissis Allegato
5 - previsto dall’art.
7, comma 2 - omissis Allegato
6 - previsto dall’art. 8, comma 3 -
omissis |
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