DPR 30 aprile 1981, n. 350
Regolamento
di
esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della
professione
di dottore agronomo e di dottore forestale Modificato
dal DPR 169/05 Articolo
unico
Articolo unico. -
É approvato
l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore
forestale. REGOLAMENTO Titolo 1 Articolo
1. Pubblici dipendenti iscritti
nell'albo con annotazione a margine
I dottori agronomi ed i dottori
forestali impiegati dello
Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli
ordinamenti
loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera
professione e
che pertanto - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7
gennaio 1976,
n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono
depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico,
la
relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza. Per
ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna
all'interessato il
timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento
dell'incarico
stesso. Articolo
2. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo
senza annotazione a margine
I professionisti di cui
all'articolo precedente, ai quali,
secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito
l'esercizio
della libera professione, debbono depositare presso la segreteria
dell'ordine
la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale
dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli
personali e deve essere
rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza. In caso
di
mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo
comma, il
consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
invita
l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro
trenta giorni dalla
data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto
termine,
il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del
professionista,
dell'annotazione di cui Art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio
1976, n.
3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire,
immediatamente, il timbro professionale. Titolo
II Articolo
3. Assemblea degli iscritti
L'assemblea
degli iscritti è convocata
mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del
luogo della
riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da
trattare. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera
raccomandata
almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i
sospesi
dall'esercizio professionale. Il presidente del consiglio dell'ordine,
ove il
numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre
che della
convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante
pubblicazione
in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una
seconda volta
almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso
la
pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede.
Presidente e
segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il
segretario
del consiglio. Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente
è sostituito
dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo ne sia impedito o sia
assente,
dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero
- in caso di pari
anzianità - dal più anziano di età.
Nel caso di impedimento o di assenza del
segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra
i
presenti con votazione a maggioranza semplice. L'assemblea delibera, su
richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio
segreto. Il processo
verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del
presidente e
sottoscritto da entrambi. Articolo
4. Assemblea per l'approvazione dei
conti
L'assemblea degli iscritti per
l'approvazione dei conti
preventivo e consuntivo è convocata nel mese di marzo di
ogni anno ed i
relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno
quindici
giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne
visione. Articolo
5. Abrogato
Articolo 6. Seggio
elettorale
Il presidente, prima dell'inizio
delle operazioni di
votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti. Il presidente ed il segretario del
seggio, in caso di
impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal
più anziano
degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio
dell'ordine
designato dal presidente. Il seggio elettorale deve essere
istituito in locale idoneo
ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità
dell'urna durante le
operazioni elettorali. Articolo
7. Votazione
Le schede, predisposte in un unico
modello dal consiglio
dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del
seggio in
numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto,
immediatamente
prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a
ciascun
elettore al momento della votazione. Nell'elenco degli elettori viene
presa nota degli iscritti
che hanno votato. Nei giorni fissati per le elezioni
le operazioni di votazione
si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali
debbono
essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio
provvede a
sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché
delle schede non
ancora utilizzate. Articolo
8. Abrogato
Articolo
9. Scrutinio
Il risultato delle elezioni e
l'avvenuta proclamazione sono
comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di
grazia e
giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale. Articolo
10. Riunione del consiglio dell'ordine
per la elezione delle cariche
Il presidente del consiglio
uscente o, nell'ipotesi
prevista dall'Art. 15 della legge, il commissario straordinario, entro
otto
giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione
delle
cariche. La riunione del consiglio è presieduta dal membro
più anziano per
iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal
più anziano di età. Le
funzioni di segretario sono esercitate dal membro più
giovane per anzianità di
iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più
giovane di età. Alla riunione
si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 11, secondo,
terzo e
quarto comma. Articolo
11. Riunioni del consiglio dell'ordine
Il consiglio
è convocato dal
presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è
fatta motivata
richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una
volta ogni
sei mesi. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la
maggioranza
dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta
dei voti
dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia
disciplinare, la
decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra
materia prevale il voto
del presidente o di chi ne fa le veci. Il verbale di ogni riunione
è redatto
dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è
sottoscritto da entrambi. Articolo
12. Elezioni dei consigli degli ordini
di nuova costituzione
Il commissario straordinario, dopo
aver provveduto alla
prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e
giustizia, il
quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per
la
costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di
indire
l'assemblea per l'elezione del consiglio. Le funzioni di presidente e
di
segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal
commissario
e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo. Articolo
13. Fusioni di ordini
La fusione di due o più
ordini di provincie viciniori è
disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio
dell'Ordine
nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo
numero di
iscritti. I presidenti degli ordini provinciali interessati
trasmettono, entro
trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di
nuova
costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli
iscritti,
nonché gli archivi degli ordini medesimi. Nei venti giorni
successivi il
presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per
l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà
con le modalità
indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9. Entro sei mesi dalla sua
elezione, il
nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla
sostituzione
delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti. Articolo
14. Riunioni e convegni
Nell'ambito delle attribuzioni
demandategli dalla legge il
consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni,
congressi e studi
interessanti la categoria. Titolo
III Articolo
15. Abrogato
Articolo
16. Riunioni del consiglio dell'Ordine
nazionale
Le riunioni del consiglio sono
valide se è presente la
maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza
assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in
materia
disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed,
in ogni altra
materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Articolo
17. Riunioni e convegni
Nell'ambito delle attribuzioni
demandategli dalla legge, il
consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli
dell'ordine
previste art. 14 del presente regolamento, può organizzare
riunioni, convegni e
congressi a livello nazionale, e può disporre la
partecipazione di propri
rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria. Titolo
IV Articolo
18. Requisiti per l'iscrizione
nell'albo
La domanda di iscrizione
nell'albo, redatta in carta
bollata, è diretta al consiglio dell'ordine, e va corredata
dei seguenti
documenti: 1) certificato di abilitazione all'esercizio della
professione di
dottore agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica: 2)
certificato
penale generale; 3) certificato di residenza; 4) dichiarazione
concernente lo
stato giuridico professionale; 5) ricevuta del versamento effettuato
presso la
segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio
dell'ordine. 6) ricevuta del versamento in conto corrente postale della
tassa
di concessione governativa prevista al n. 117, lettera b), della
tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e
successive modificazioni. L'aspirante che non sia cittadino italiano,
in luogo
del certificato di cui al precedente n. 1), deve produrre attestazione
del
Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento
di
reciprocità nello Stato di appartenenza. Gli impiegati dello
Stato o di altra
pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione del
certificato
penale. Articolo
19. Divieto di iscrizione in più albi
- Trasferimenti
Non è consentita la
contemporanea iscrizione in più albi
provinciali. In caso di cambiamento di residenza l'iscritto
è tenuto a chiedere
il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale
competente,
dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine
di
appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di
trasferimento
dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine di
appartenenza,
attestante l'assenza delle circostanze indicate Art. 33, ultimo comma,
della
legge. In caso di accoglimento della domanda, l'interessato
è tenuto a
corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio
dell'ordine nel
cui albo viene trasferito: nel nuovo albo è conservata
l'anzianità risultante
dall'albo di provenienza. Il consiglio dell'ordine di provenienza
è tenuto a
trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale
dell'interessato. Articolo
20. Reiscrizione
Per ottenere la reiscrizione
all'albo l'interessato - oltre
a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la
cancellazione - deve dimostrare di essere tuttora in possesso degli
altri
requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui ai
numeri
5) e 6) dell'art. 18, primo comma. Articolo
21. Tessera di riconoscimento
Il presidente del consiglio
dell'ordine, a spese
dell'iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento,
con
l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, ai sensi
dell'art.
3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3. La tessera munita di fotografia
recante il
timbro a secco del consiglio dell'ordine, è firmata dal
presidente e dal
segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del
titolare. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il
presidente del
consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il
trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di
riconoscimento: il
professionista è tenuto a restituire all'ordine di
provenienza, nel più breve
termine, la tessera precedentemente rilasciatagli. Articolo
22. Timbro professionale
Il consiglio dell'ordine rilascia
all'iscritto nell'albo
che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la
denominazione dell'ordine nonché il cognome, il nome ed il
numero d'ordine di
iscrizione dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo
con
annotazione a margine, il timbro viene consegnato all'interessato
secondo le
modalità stabilite Art. 1. Nel caso di trasferimento per
cambio di residenza
l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di
provenienza e
può richiederne un altro all'ordine presso cui è
trasferito. Titolo
V Articolo
23. Sospensione dall'esercizio
professionale
La sospensione dell'iscritto
dall'esercizio professionale
comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di
riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di
esecuzione
della sanzione. Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla
restituzione di
cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con
lettera
raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi
inutilmente quindici
giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al
procuratore della
Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ordine e per
conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio
dell'Ordine
nazionale. Articolo
24. Radiazione
La radiazione dall'albo
dell'iscritto comporta la
restituzione al consiglio della tessera di riconoscimento e del timbro
professionale. Si applica la disposizione di cui al secondo comma del
precedente Art. 23. Articolo
25. Invito a comparire
L'invito a comparire dinanzi al
consiglio dell'ordine è
comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data
fissata
per la comparizione e deve contenere: 1) le generalità
dell'incolpato; 2) la
menzione circostanziata degli addebiti; 3) l'indicazione del luogo, del
giorno
e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di
mancata
comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza;
4) il termine, non
inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il
quale
l'interessato potrà prendere visione degli atti del
procedimento e presentare
memoria e documenti; 5) la data e la sottoscrizione del presidente. Titolo
VI Articolo
26. Ricorsi avverso le decisioni del
consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
Il ricorso al consiglio
dell'Ordine nazionale è presentato
o notificato nel termine prescritto Art. 54 della legge al consiglio
dell'ordine competente; se ricorrente è il professionista,
all'originale in
bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera. Il
segretario del
consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di
presentazione,
rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al
procuratore
della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ordine,
se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista,
se ricorrente è il
procuratore della Repubblica. Il ricorso contiene i motivi su cui si
fonda ed è
corredato: a)
della
indicazione degli estremi del provvedimento
impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli
estremi della
elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del
risultato
elettorale; b)
dai documenti
eventualmente necessari
a comprovarne il fondamento. Quando non sia proposto dal procuratore
della
Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del
versamento, eseguito
presso un ufficio del registro, della tassa stabilita Art. 1 del
decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 26,
e
successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al
quale
l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o
notificazioni da
parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale
indicazione, le comunicazioni
e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la
segreteria del
consiglio dell'Ordine nazionale. Il ricorso e gli atti del procedimento
rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non
inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e
l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre
deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi
è consentita la
proposizione di motivi aggiunti. Il consiglio dell'ordine, decorsi i
termini di
cui al comma precedente, trasmette nei quindici giorni successivi, al
consiglio
dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato,
unitamente
alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie
conclusioni,
nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i
documenti. Il consiglio
dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine il ricorso e
gli atti
relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente, a mezzo di
raccomandata con
avviso di ricevimento, le conclusioni del consiglio dell'ordine,
assegnandogli
un termine non inferiore a trenta giorni per le sue repliche. Articolo
27. Trattazione del ricorso
Decorso il termine di cui
all'ultimo comma dell'articolo
precedente, il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale nomina
entro
trenta giorni il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data
compresa nei trenta giorni successivi. Il presidente del consiglio
dell'Ordine
nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le
indagini e
richiedere le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di
cui al
comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente
necessario agli
adempimenti suddetti. Articolo
28. Verbale delle sedute
Il verbale delle sedute del
consiglio dell'Ordine
nazionale, redatto dal segretario, è sottoscritto dal
presidente e dal
segretario stesso e contiene: a)
il
giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo
la seduta; b)
il
nome del presidente, dei membri e del segretario
intervenuti; c)
l'indicazione
dei ricorsi esaminati; d)
i
provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso. Articolo
29. Ricorso contro le decisioni del
consiglio dell'Ordine nazionale
Qualora nell'albo di un ordine non
risultino iscritti
dottori forestali aventi i requisiti richiesti dal quarto comma
dell'art. 58
della legge, oppure risultino in numero insufficiente per la
integrazione dei
collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio
superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della
corte
d'appello del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti
negli albi
di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti viciniori. Titolo
VII Articolo
30. Controversie
Il consiglio dell'ordine, prima di
procedere alla liquidazione
degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le
prestazioni
professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di
sentire gli interessati e
di tentare la conciliazione. Titolo
VIII Articolo
31. Notificazioni e comunicazioni
Salvo che non sia altrimenti
disposto le comunicazioni
prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per
irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad
ogni effetto, presso
la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di novanta
giorni, salvo
quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 26. Le notificazioni sono
eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale
giudiziario su
richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine. Articolo
32. Formazione del nuovo albo
Per la formazione del nuovo albo ai sensi degli articoli 3, 30 e 31 della legge, il consiglio dell'ordine è tenuto a richiedere a ciascun iscritto dichiarazione attestante il proprio stato giuridico professionale. La richiesta viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in mancanza di risposta entro i sessanta giorni dalla data del ricevimento, il consiglio dell'ordine dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dandone comunicazione con lo stesso mezzo all'interessato. L'iscritto cancellato dall'albo potrà chiedere la reiscrizione, ai sensi dell'art. 35 della legge. |
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