Titolo VII

ONORARI, INDENNITA E SPESE

Art. 59.
Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.

Art. 60.
Restituzione di atti e documenti

Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.
Sul reclamo del committente il presidente dei consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione dei consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.