|
|
|
Titolo
VII
ONORARI,
INDENNITA E SPESE
Art. 59. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.
Art. 60.
Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute. |
|
|